Protocollo
Art. 5
42 / 52In vigore dal 24 feb 1979
.
Nel caso di scarico o di caduta in mare di sostanze nocive in colli, contenitori, cisterne mobili, o vagoni-cisterna, le Parti si impegnano a cooperare per quanto possibile al loro salvataggio e al loro recupero, in modo da ridurre i rischi di inquinamento dell'ambiente marino.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1979-01-25;30#art-p-5