Convenzione
Art. 15
In vigore dal 22 dic 1977
Ciascuna delle Alte Parti Contraenti avrà il diritto di denunciare la presente Convenzione in qualunque momento dopo la sua entrata in vigore nei suoi confronti. Tuttavia questa denuncia non avrà effetto che un anno dopo la data del ricevimento della notifica di denuncia da parte del Governo belga che ne informerà per via diplomatica le altre Parti Contraenti.
Storico versioni
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