Convenzione

Art. 14

In vigore dal 22 dic 1977
Ciascuna delle Alte Parti Contraenti potrà, dopo la scadenza di un termine di tre anni dall'entrata in vigore nei suoi confronti della presente Convenzione, richiedere che venga convocata una Conferenza incaricata di deliberare su tutte le proposte di revisione della Convenzione. Ciascuna delle Alte Parti Contraenti che desiderasse far uso di detta facoltà ne informerà il Governo belga che provvederà a convocare la Conferenza entro sei mesi.
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urn:nir:stato:legge:1977-10-25;880#art-c-14

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