Convenzione
Art. 16
In vigore dal 22 dic 1977
a) Ciascuna Alta Parte Contraente può, al momento della ratifica, dell'adesione, o in qualunque altro momento, notificare per iscritto al Governo belga che la presente Convenzione viene applicata ai territori o ad alcuni dei territori di cui essa assicura le relazioni internazionali. La Convenzione sarà applicabile a detti territori sei mesi dopo la data del ricevimento di tale notifica da parte del Ministero degli Affari Esteri del Belgio, ma non prima della data dell'entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti di detta Alta Parte Contraente.
b) Ogni Alta Parte Contraente che ha sottoscritto una dichiarazione ai sensi del paragrafo a) del presente articolo, potrà in qualunque momento informare il Ministro degli Affari Esteri del Belgio che la Convenzione cessa di essere applicata al territorio in questione.
Tale denuncia avrà effetto entro il termine di un anno come previsto dall'.
c) Il Ministero degli Affari Esteri del Belgio informerà per via diplomatica tutti gli Stati firmatari ed aderenti di qualunque notifica ad esso inviata ai sensi del presente articolo.
FATTO a Bruxelles, in un unico esemplare nelle lingue francese ed inglese, i due testi facenti egualmente fede, il 10 maggio 1952.
(Seguono le firme).
Storico versioni
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