Art. 2

In vigore dal 22 dic 1977
Piena ed intera esecuzione è data alle convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità agli rispettivamente delle convenzioni di cui alle lettere a), b) e c). La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 ottobre 1977 LEONE ANDREOTTI - FORLANI - BONIFACIO - LATTANZIO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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urn:nir:stato:legge:1977-10-25;880#art-rd-2

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