Art. 1

In vigore dal 22 dic 1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni internazionali, firmate a Bruxelles il 10 maggio 1952: a) convenzione per l'unificazione di alcune regole sul sequestro conservativo delle navi; b) convenzione per l'unificazione di alcune regole relative alla competenza civile in materia di abbordaggio; c) convenzione per l'unificazione di alcune regole relative alla competenza penale in materia di abbordaggio e di altri incidenti di navigazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-10-25;880#art-rd-1

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo