Art. 1
In vigore dal 22 dic 1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni internazionali, firmate a Bruxelles il 10 maggio 1952:
a) convenzione per l'unificazione di alcune regole sul sequestro conservativo delle navi;
b) convenzione per l'unificazione di alcune regole relative alla competenza civile in materia di abbordaggio;
c) convenzione per l'unificazione di alcune regole relative alla competenza penale in materia di abbordaggio e di altri incidenti di navigazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-10-25;880#art-rd-1