Convenzione
Art. 18
In vigore dal 22 dic 1977
a) Qualsiasi Alta Parte Contraente può, al momento della ratifica, dell'adesione o in qualsiasi altro momento successivo, notificare per iscritto al Governo belga che la presente Convenzione si applica ai territori o ad alcuni dei territori di cui essa assicura le relazioni internazionali. La Convenzione sarà applicabile a detti territori sei mesi dopo la data di ricezione di tale notifica da parte del Ministero degli Affari Esteri del Belgio, ma non prima della data di entrata in vigore della presente convenzione nei confronti di detta Alta Parte Contraente.
b) Qualsiasi Alta Parte Contraente che abbia sottoscritto una dichiarazione ai sensi della lettera a) del presente articolo potrà in qualsiasi momento informare il Ministero degli Affari Esteri del Belgio che la Convenzione cessa di essere applicata al Territorio in questione. Tale denuncia avrà effetto entro il termine di un anno come previsto all'.
c) Il Ministero degli Affari Esteri del Belgio informerà per via diplomatica tutti gli Stati firmatari e aderenti di qualsiasi notifica da esso ricevuta ai sensi del presente articolo.
FATTO a Bruxelles, il 10 maggio 1952, nelle lingue francese e inglese, i due testi facenti ugualmente fede.
(Seguono le firme).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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