Convenzione

Art. 11

In vigore dal 22 dic 1977
Ciascuna delle Alte Parti Contraenti avrà il diritto di denunciare la presente Convenzione in qualunque momento dopo la sua entrata in vigore nei suoi confronti. Tuttavia, tale denuncia non avrà effetto che un anno dopo la data di ricezione della notifica di denuncia da parte del Governo belga che ne informerà le altre Parti Contraenti per via diplomatica.
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urn:nir:stato:legge:1977-10-25;880#art-c-11

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