Convenzione
Art. 10
In vigore dal 22 dic 1977
Ogni Alta Parte Contraente potrà, alla scadenza di un termine di tre anni dall'entrata in vigore nei suoi confronti della presente Convenzione, chiedere la convocazione di una Conferenza incaricata di decidere su tutte le proposte di revisione della Convenzione.
Ogni Alta Parte Contraente che desideri far uso di tale facoltà ne informerà il Governo belga che provvederà a convocare la Conferenza entro sei mesi.
Storico versioni
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