Convenzione
Art. 8
In vigore dal 22 dic 1977
a) La presente Convenzione entrerà in vigore tra i primi due Stati che l'avranno ratificata, sei mesi dopo la data di deposito del secondo strumento di ratifica.
b) Per ciascuno Stato firmatario che ratificherà la Convenzione dopo il secondo deposito, essa entrerà in vigore sei mesi dopo la data di deposito del suo strumento di ratifica.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-10-25;880#art-c-8