Convenzione
Art. 3
In vigore dal 22 dic 1977
Nessuna disposizione della presente Convenzione si oppone a che uno Stato in caso di abbordaggio o di altro incidente di navigazione riconosca alle proprie autorità il diritto di adottare qualunque misura relativa ai certificati di competenza e licenze da esso rilasciati, o di perseguire i propri cittadini per le infrazioni commesse mentre si trovavano a bordo di una nave battente bandiera di un altro Stato.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-10-25;880#art-c-3