Convenzione
Art. 2
In vigore dal 22 dic 1977
Nel caso previsto dal precedente articolo il sequestro o il fermo della nave potrà essere ordinato soltanto dalle autorità, anche per ragioni istruttorie, di cui la nave batteva bandiera.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-10-25;880#art-c-2