Convenzione
Art. 4
In vigore dal 22 dic 1977
La presente Convenzione non viene applicata agli abbordaggi o ad ad altri incidenti di navigazione avvenuti nei porti e rade nonché nelle acque interne.
Inoltre, le Alte Parti Contraenti possono, al momento della firma, del deposito delle ratifiche o della loro adesione alla Convenzione, riservarsi il diritto di proseguire le infrazioni commesse nelle loro rispettive acque territoriali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-10-25;880#art-c-4