Convenzione

Art. 5

In vigore dal 22 dic 1977
Le Alte Parti Contraenti si impegnano a sottoporre ad arbitrato ogni controversia tra Stati derivante dall'interpretazione o dall'applicazione della presente Convenzione, fatti salvi tuttavia gli obblighi delle Alte Parti Contraenti che hanno convenuto di sottoporre le loro controversie alla Corte Internazionale di Giustizia.
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urn:nir:stato:legge:1977-10-25;880#art-c-5

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