Convenzione
Art. 9
In vigore dal 22 dic 1977
Gli Stati non rappresentati alla nona Conferenza diplomatica di diritto marittimo potranno aderire alla presente Convenzione.
Le adesioni saranno notificate al Ministero degli Affari Esteri del Belgio che ne informerà per via diplomatica tutti gli Stati firmatari e aderenti.
La Convenzione entrerà in vigore per lo Stato aderente sei mesi dopo la data di ricezione di detta notifica, ma non prima della data della sua entrata in vigore quale stabilita all' a).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-10-25;880#art-c-9