Protocollo

Art. VIII

Applicazione provvisoria.

In vigore dal 28 ott 1977
ARTICOLO VIII (Applicazione provvisoria). Ogni parte contemplata all'articolo V del presente Protocollo può depositare presso il Governo degli Stati Uniti d'America una dichiarazione di applicazione provvisoria del presente Protocollo, con riserva di depositare anche una dichiarazione di applicazione provvisoria del Protocollo di proroga della Convenzione sul commercio del grano, 1971. Qualsiasi altra parte la cui domanda di adesione sia approvata, può depositare anch'essa presso il Governo degli Stati Uniti d'America una dichiarazione di applicazione provvisoria, con la riserva di depositare anche una dichiarazione di applicazione provvisoria del Protocollo di proroga della Convenzione sul commercio del grano del 1971, a meno che non abbia già firmato detto Protocollo, o non abbia depositato una dichiarazione di applicazione provvisoria del suddetto. Ogni parte che depositi una tale dichiarazione applica provvisoriamente il presente Protocollo ed è considerata provvisoriamente come ne fosse parte.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-08-08;741#art-p-viii

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo