Protocollo
Art. IV
Comitato per l'aiuto alimentare.
In vigore dal 28 ott 1977
ARTICOLO IV.
(Comitato per l'aiuto alimentare).
Sarà istituito un Comitato per l'aiuto alimentare che sarà formato dalle parti indicate al paragrafo 2 dell'articolo III del presente Protocollo, nonché da quelle che diventeranno parti di tale Protocollo. Il Comitato designerà un presidente ed un vice-presidente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-08-08;741#art-p-iv