Protocollo
Art. IX
Entrata in vigore.
In vigore dal 28 ott 1977
ARTICOLO IX.
(Entrata in vigore).
1) Il presente Protocollo entra in vigore, per le parti che avranno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di conclusione o di adesione:
a) il 19 giugno 1974 per tutte le disposizioni diverse dall'articolo II della Convenzione e dall'articolo III del
Protocollo, e
b) il 1 luglio 1974 per l'articolo II della Convenzione e l'articolo III del Protocollo, con la seguente riserva: tutti gli altri. Governi indicati al paragrafo 1 dell'articolo V del presente.
Protocollo dovranno avere depositato tali strumenti oppure una dichiarazione di applicazione provvisoria in data 18 giugno 1974, ed il Protocollo di proroga della Convenzione relativa al commercio del grano del 1971 dovrà essere entrato in vigore.
Il presente Protocollo entra in vigore, per tutte le altre parti che depositano uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione, di conclusione o di, adesione, dopo l'entrata, in vigore del Protocollo, alla data del suddetto deposito.
2) Se il presente Protocollo non entra in vigore in conformità delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le parti che, al 19 giugno 1974, avranno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di conclusione o di adesione, oppure dichiarazioni di applicazione provvisoria, potranno, di comune accordo, decidere che esso entri in vigore tra le parti che hanno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di conclusione o di adesione, oppure dichiarazioni di applicazione provvisoria, a condizione che il Protocollo di proroga della Convenzione sul commercio del grano del 1971 sia in vigore, oppure potranno adottare qualsiasi altra misura che la situazione sembrerà loro esigere.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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