Protocollo
Art. VI
Ratifica, accettazione, approvazione e conclusione.
In vigore dal 28 ott 1977
ARTICOLO VI.
(Ratifica, accettazione, approvazione e conclusione).
Il presente Protocollo viene sottoposto alla ratifica, all'accettazione, all'approvazione od alla conclusione di ciascuna delle parti firmatarie, in conformità delle loro procedure costituzionali od istituzionali, con la riserva che ciascuna di esse ratifichi, accetti, approvi o concluda anche il Protocollo di proroga della Convenzione relativa al commercio del grano del 1971. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di conclusione saranno, depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America il 18 giugno 1974 al più tardi, essendo inteso che il Comitato per l'aiuto alimentare può concedere una o più proroghe ad ogni firmatario che non avrà a tale data depositato il proprio strumento di ratifica di accettazione, di approvazione o di conclusione.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-08-08;741#art-p-vi