Protocollo

Art. III

Aiuto alimentare internazionale.

In vigore dal 28 ott 1977
ARTICOLO III (Aiuto alimentare internazionale). 1) Le parti al presente Protocollo hanno convenuto di fornire, a titolo di aiuto alimentare ai paesi in via di sviluppo, grano, cereali secondari o i loro prodotti derivati, propri al consumo umano e di un tipo e di una qualità accettabili, oppure l'equivalente in contanti per gli importi annui minimi specificati al successivo paragrafo 2. 2) Il contributo annuo minimo di ciascuna delle parti al presente Protocollo è fissato come segue: Tonnellate metriche Argentina...................... 23.000 Australia...................... 225.000 Canada....................... 495.000 Stati Uniti d'America................ 1.890.000 Finlandia...................... 14.000 Giappone...................... 225.000 Svezia....................... 35.000 Svizzera...................... 32.000 3) Ai fini dell'applicazione del presente Protocollo, ogni parte che avrà firmato il suddetto Protocollo in conformità delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo V, oppure che vi avrà aderito in conformità delle pertinenti disposizioni dell'articolo VII, sarà ritenuta enumerata al paragrafo 2 dell'articolo III, con il contributo minimo che le sarà assegnato in conformità delle disposizioni pertinenti dell'articolo V o dell'articolo VII di tale Protocollo.
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