Protocollo
Art. III
Aiuto alimentare internazionale.
In vigore dal 28 ott 1977
ARTICOLO III
(Aiuto alimentare internazionale).
1) Le parti al presente Protocollo hanno convenuto di fornire, a titolo di aiuto alimentare ai paesi in via di sviluppo, grano, cereali secondari o i loro prodotti derivati, propri al consumo umano e di un tipo e di una qualità accettabili, oppure l'equivalente in contanti per gli importi annui minimi specificati al successivo paragrafo 2.
2) Il contributo annuo minimo di ciascuna delle parti al presente Protocollo è fissato come segue:
Tonnellate metriche
Argentina...................... 23.000
Australia...................... 225.000
Canada....................... 495.000
Stati Uniti d'America................ 1.890.000
Finlandia...................... 14.000
Giappone...................... 225.000
Svezia....................... 35.000
Svizzera...................... 32.000
3) Ai fini dell'applicazione del presente Protocollo, ogni parte che avrà firmato il suddetto Protocollo in conformità delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo V, oppure che vi avrà aderito in conformità delle pertinenti disposizioni dell'articolo VII, sarà ritenuta enumerata al paragrafo 2 dell'articolo III, con il contributo minimo che le sarà assegnato in conformità delle disposizioni pertinenti dell'articolo V o dell'articolo VII di tale Protocollo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-08-08;741#art-p-iii