Protocollo
Art. 10
Notifica da parte del Governo depositario.
In vigore dal 28 ott 1977
.
(Notifica da parte del Governo depositario).
Il Governo degli Stati Uniti d'America, in qualità di Governo depositario, notificherà a tutti i Governi firmatari e aderenti ogni firma, ratifica, accettazione, approvazione, conclusione, applicazione provvisoria del presente Protocollo, ed ogni adesione, nonché qualsiasi notifica è qualsiasi preavviso da lui ricevuti in conformità delle disposizioni dell'articolo 27 della Convenzione ed ogni dichiarazione e notifica ricevuti in conformità delle disposizioni dell'articolo 28 della Convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-08-08;741#art-p-10