Protocollo

Art. II

Disposizioni della Convenzione rese inoperanti.

In vigore dal 28 ott 1977
ARTICOLO II (Disposizioni della Convenzione rese inoperanti). Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo II, del paragrafo 1 dell'articolo III e degli articoli da VI a XIV incluso della Convenzione sono considerate inoperanti a datare dal 1 luglio 1974.
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