Protocollo
Art. II
Disposizioni della Convenzione rese inoperanti.
In vigore dal 28 ott 1977
ARTICOLO II
(Disposizioni della Convenzione rese inoperanti).
Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo II, del paragrafo 1 dell'articolo III e degli articoli da VI a XIV incluso della Convenzione sono considerate inoperanti a datare dal 1 luglio 1974.
Storico versioni
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