Protocollo

Art. 9

Entrata in vigore.

In vigore dal 28 ott 1977
. (Entrata in vigore). 1) Il presente Protocollo entrerà in vigore, tra i Governi che avranno depositato gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di conclusione o di adesione, oppure dichiarazioni di applicazione provvisoria, in conformità degli ed 8 del presente Protocollo prima del 18 giugno 1974, nelle seguenti condizioni: a) il 19 giugno 1974, per tutte le disposizioni della Convenzione che non siano quelle previste dagli articoli da 3 a 9 incluso e 21, e b) il 1 luglio 1974, per gli articoli da 3 a 9 compreso e 21 della Convenzione, a condizione che tali strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di conclusione o di adesione, o tali dichiarazioni di applicazione provvisoria, siano stati depositati il 18 giugno 1974, al più tardi, in nome dei Governi che rappresentano i membri esportatori in possesso di almeno il 60 per cento dei voti enumerati all'allegato A e che rappresentano i membri importatori in possesso di almeno il 50 per cento dei voti enumerati all'allegato B, oppure che sarebbero in possesso delle suddette percentuali se aderissero, a tale data, alla Convenzione. 2) Il presente Protocollo entra in vigore, per ogni Governo che deposita uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione, di conclusione o di adesione dopo il 19 giugno 1974, in conformità delle disposizioni pertinenti del presente Protocollo, alla data del suddetto deposito, essendo inteso che nessuna delle parti del suddetto Protocollo entrerà in vigore per tale Governo prima di entrare in vigore per altri Governi, in conformità dei paragrafi 1 o 3 del presente articolo. 3) Se il presente Protocollo non entra in vigore in conformità delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, i Governi che avranno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di conclusione o di adesione, oppure dichiarazioni di applicazione provvisoria, potranno, di comune accordo, decidere che esso entrerà in vigore tra i Governi che avranno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di conclusione o di adesione, oppure dichiarazioni di applicazione provvisoria.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;741#art-p-9

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