Protocollo
Art. 4
Disposizioni finanziarie.
In vigore dal 28 ott 1977
.
(Disposizioni finanziarie).
La quota iniziale di ogni membro esportatore o di ogni membro importatore che aderisce al presente Protocollo in conformità delle disposizioni della lettera b) del paragrafo 1 dell' del suddetto Protocollo, viene, fissata dal Consiglio in proporzione al numero dei voti che gli saranno attribuiti e del periodo rimasto dell'anno agricolo; tuttavia, le quote fissate per gli altri membri esportatori e per gli, altri membri importatori sotto il titolo
dell'anno agricolo in corso non vengono modificate
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Prourn:nir:stato:legge:1977-08-08;741#art-p-4