Protocollo

Art. 2

Disposizioni della Convenzione rese inoperanti.

In vigore dal 28 ott 1977
. (Disposizioni della Convenzione rese inoperanti). Le seguenti disposizioni della Convenzione sono considerate inoperanti a datare dal 1 luglio 1974: a) il paragrafo 4) dell'articolo 19; b) gli articoli da 22 a 26 incluso; c) il paragrafo 1) dell'articolo 27; d) gli articoli da 29 a 31 incluso.
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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;741#art-p-2

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