Protocollo
Art. 2
Disposizioni della Convenzione rese inoperanti.
In vigore dal 28 ott 1977
.
(Disposizioni della Convenzione rese inoperanti).
Le seguenti disposizioni della Convenzione sono considerate inoperanti a datare dal 1 luglio 1974:
a) il paragrafo 4) dell'articolo 19;
b) gli articoli da 22 a 26 incluso;
c) il paragrafo 1) dell'articolo 27;
d) gli articoli da 29 a 31 incluso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-08-08;741#art-p-2