Protocollo
Art. 6
Ratifica, accettazione, approvazione e conclusione.
In vigore dal 28 ott 1977
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(Ratifica, accettazione, approvazione e conclusione).
Il presente Protocollo è sottoposto alla ratifica, all'accettazione, all'approvazione od alla conclusione di ciascuno dei Governi firmatari in conformità delle procedure costituzionali od istituzionali. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di conclusione saranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America, al più tardi il 18 giugno 1974, rimanendo tuttavia inteso che il Consiglio può concedere una o più proroghe del termine a ogni Governo firmatario che a tale data non avrà depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di conclusione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-08-08;741#art-p-6