Protocollo
Art. 3
Definizione.
In vigore dal 28 ott 1977
.
(Definizione).
Qualsiasi menzione, nel presente Protocollo, del "Governo" oppure dei "Governi" è ritenuta valida anche per la Comunità economica europea (denominata più avanti "la Comunità"). Ne risulta che qualsiasi menzione, nel presente Protocollo, della "firma" o del "deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di conclusione" o di uno "strumento di adesione" o di una "dichiarazione di applicazione provvisoria" da parte di un Governo, è, nel caso della Comunità, ritenuta valida anche per la firma o per la dichiarazione di applicazione provvisoria nel nome della Comunità da parte della sua autorità competente, nonché per il deposito dello strumento richiesto dalla procedura istituzionale della Comunità per la conclusione di un accordo internazionale
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Prourn:nir:stato:legge:1977-08-08;741#art-p-3