Protocollo
Art. V
Firma.
In vigore dal 28 ott 1977
ARTICOLO V.
(Firma).
1) Il Presente Protocollo verrà aperto, a Washington, dal 2 aprile 1974 al 22 aprile 1974 incluso, alla firma dei Governi dell'Argentina, dell'Australia, degli Stati Uniti d'America, del Canada, della Finlandia, del Giappone, della Svezia e della Svizzera, con la riserva che essi firmino tanto il presente Protocollo quanto il Protocollo di proroga della Convenzione sul commercio del grano del 1971.
2) Il presente Protocollo sarà anche aperto, alle stesse condizioni, alla firma delle parti alla Convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1967, od alla Convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1971 e di quelle provvisoriamente considerate quali parti alla Convenzione sull'aiuto alimentare del 1971 non indicate al paragrafo 1 del presente articolo, a condizione che il loro contributo sia almeno uguale a quello da esse sottoscritto nella Convenzione sull'aiuto alimentare del 1967 o, in seguito, nella Convenzione sull'aiuto alimentare del 1971.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-08-08;741#art-p-v