Protocollo

Art. VII

Adesione.

In vigore dal 28 ott 1977
ARTICOLO VII. (Adesione). 1) Il presente Protocollo è aperto all'adesione di tutte le parti contemplate all'articolo V del detto Protocollo, con la riserva che ciascuna di esse aderisca ugualmente al Protocollo di proroga della Convenzione sul commercio del grano del 1971, e con la riserva anche, nel caso delle parti contemplate al paragrafo 2 dell'articolo V, che il loro contributo sia almeno uguale a quello da esse sottoscritto nella Convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1967, oppure, in seguito, nella Convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1971. Gli strumenti di adesione previsti al presente paragrafo saranno depositati al più tardi il 18 giugno 1974, rimanendo inteso che il Comitato per l'aiuto alimentare può concedere una o più proroghe a qualsiasi parte che, a tale data, non avrà depositato il proprio strumento di adesione.. 2) Il Comitato per l'aiuto alimentare può approvare l'adesione al presente Protocollo, in qualità di donatore, del Governo di qualsiasi membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, delle sue istituzioni specializzate o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, alle condizioni ritenute appropriate dal Comitato per l'aiuto alimentare, con la riserva che tale Governo aderisca nel medesimo tempo al Protocollo di proroga della Convenzione sul commercio del grano del 1971, se non ha aderito già a tale Protocollo. 3) L'adesione ha luogo con il deposito di uno strumento di adesione presso il Governo degli Stati Uniti d'America.
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