Art. 1

In vigore dal 28 ott 1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato, rispettivamente, a ratificare e ad aderire ai seguenti atti internazionali adottati a Washington il 2 aprile 1974; a) protocollo di proroga della convenzione sul commercio del grano del 29 marzo 1971; b) protocollo di proroga della convenzione per l'aiuto alimentare del 29 marzo 1971.
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