Art. 1
In vigore dal 28 ott 1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato, rispettivamente, a ratificare e ad aderire ai seguenti atti internazionali adottati a Washington il 2 aprile 1974;
a) protocollo di proroga della convenzione sul commercio del grano del 29 marzo 1971;
b) protocollo di proroga della convenzione per l'aiuto alimentare del 29 marzo 1971.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-08-08;741#art-rd-1