Art. 3
In vigore dal 28 ott 1977
In attuazione del programma di aiuti alimentari della Comunità economica europea a favore dei Paesi in via di sviluppo, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) è incaricata di provvedere, secondo le norme emanate o che saranno emanate dalla stessa Comunità, alla fornitura a tali Paesi della quota di partecipazione italiana.
Le relative spese valutate in lire 14.200 milioni, sono imputate alla gestione finanziaria dell'AIMA, di cui alla legge 31 marzo 1971, n. 144.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 8 agosto 1977
LEONE
ANDREOTTI - FORLAN - MORLINO - STAMMATI - MARCORA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
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