Convenzione
Art. 9
In vigore dal 21 ago 1977
.
Dovrà essere garantito un equo trattamento in tutti gli stadi
del procedimento ad ogni persona nei confronti della quale sia in atto un procedimento in relazione ad uno dei reati di cui all'.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-07-08;485#art-c-9