Convenzione
Art. 10
In vigore dal 21 ago 1977
.
1. Gli Stati Parti si forniranno l'un l'altro il più ampio grado
di assistenza in relazione a procedimenti penali iniziati in caso di reati di cui all', incluso il fornire ogni prova a loro disposizione che sia necessaria al procedimento.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non
avranno alcun effetto sugli obblighi concernenti la reciproca assistenza giudiziaria inclusa in qualsiasi altro Trattato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-07-08;485#art-c-10