Convenzione

Art. 6

In vigore dal 21 ago 1977
. 1. Dopo essersi convinto che le circostanze lo giustificano, lo Stato Parte sul cui territorio si trova il presunto trasgressore adotterà le misure appropriate in base al proprio diritto interno allo scopo di assicurare la di lui presenza ai fini del procedimento penale o dell'estradizione. Tali misure dovranno essere notificate senza indugio direttamente o per il tramite del Segretario generale delle Nazioni Unite: a) allo Stato ove il reato è stato commesso; b) allo Stato od agli Stati di cui il presunto trasgressore è cittadino o, nel caso, sia un apolide, nel cui territorio risieda permanentemente; c) allo Stato o agli Stati di cui la persona internazionalmente protetta in questione sia cittadino o per conto del quale o dei quali esercitava le proprie funzioni; d) a tutti gli altri Stati interessati; e e) all'organizzazione internazionale di cui la persona internazionale protetta in questione sia funzionario od agente. 2. Ogni persona nei confronti della quale siano in atto le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo avrà diritto: a) a comunicare senza indugio con il più vicino competente rappresentante dello Stato di cui egli sia cittadino o che sia altrimenti autorizzato a proteggere i suoi diritti o, nel caso di persona apolide, che sia disposto, a sua domanda, di proteggere i suoi diritti; e b) a ricevere le visite di un rappresentante di tale Stato.
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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;485#art-c-6

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