Convenzione
Art. 2
In vigore dal 21 ago 1977
.
1. Commettere intenzionalmente:
a) un omicidio Volontario, un sequestro di persona o altra
aggressione alla persona o alla libertà di una persona internazionalmente protetta;
b) un'aggressione violenta alla residenza ufficiale o
all'abitazione privata o ai mezzi di trasporto di una persona
internazionalmente protetta, suscettibile di mettere in pericolo la sua persona o la sua libertà;
c) una minaccia di commettere una qualsiasi di tali
aggressioni;
d) un tentativo di commettere una qualsiasi di tali
aggressioni;
e) un atto costituente partecipazione, quale complice, ad una qualsiasi di tali aggressioni,
diverrà, per ogni Stato Parte, un reato in base alla propria legge interna.
2. Ogni Stato renderà tali reati passibili di pene adeguate che tengano conto della grave natura dei reati stessi.
3. In nessun modo i paragrafi 1 e 2 del presente articolo
costituiranno una deroga dagli obblighi assunti dagli Stati Parti in base al diritto internazionale di adottare ogni misura adeguata onde impedire altre aggressioni contro la persona, la libertà o la dignità di una persona internazionalmente protetta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-07-08;485#art-c-2