Convenzione
Art. 4
In vigore dal 21 ago 1977
.
Gli Stati Parti coopereranno nella prevenzione dei reati di cui all', ed in particolare:
a) adottando tutte le misure fattibili per impedire che sui
rispettivi territori vengano fatti preparativi per commettere tali reati all'interno o all'esterno degli stessi;
b) scambiandosi informazioni e coordinando l'adozione di misure
amministrative o di altro genere, se del caso, per prevenire la commissione di tali reati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-07-08;485#art-c-4