Convenzione

Art. 7

In vigore dal 21 ago 1977
. Lo Stato Parte sul cui territorio si trovi il presunto trasgressore, nel caso in cui non lo estradi, dovrà sottoporre, senza, alcuna eccezione e senza indebito ritardo, il caso alle proprie autorità competenti al fine di perseguirlo mediante procedimento penale in conformità delle leggi di tale Stato.
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