Convenzione

Art. 11

In vigore dal 21 ago 1977
. Lo Stato Parte ove un presunto trasgressore venga processato dovrà comunicare il risultato finale del procedimento al Segretario generale delle Nazioni Unite, che trasmetterà l'informazione agli altri Stati Parti.
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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;485#art-c-11

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