Convenzione
Art. 13
In vigore dal 21 ago 1977
.
1. Ogni controversia tra due o più Stati Parti
sull'interpretazione o sull'applicazione della presente convenzione
che non venga composta mediante negoziati verrà, a richiesta di
uno di essi, sottoposta ad arbitrato. Se entro sei mesi dalla data di richiesta di arbitrato le parti non saranno in grado di
accordarsi sull'organizzazione dell'arbitrato, una di tali parti
potrà deferire la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia su domanda in conformità dello Statuto della Corte.
2. Ogni Stato Parte può al momento della firma o della ratifica della presente Convenzione o dell'adesione ad essa, dichiarare di non ritenersi vincolato dal paragrafo 1 del presente articolo. Gli altri Stati Parti non saranno vincolati dal paragrafo 1 del
presente articolo nei confronti di qualsiasi Stato Parte che abbia formulato una tale riserva.
3. Ogni Stato Parte che abbia formulato una riserva in
conformità del paragrafo 2 del presente articolo può in ogni
momento ritirare tale riserva mediante notifica indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-07-08;485#art-c-13