Convenzione

Art. 18

In vigore dal 21 ago 1977
. 1. Qualsiasi Stato Parte può denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta al Segretario generale delle Nazioni Unite. 2. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data del ricevimento della notifica da parte del Segretario generale delle Nazioni Unite.
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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;485#art-c-18

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