Convenzione
Art. 17
In vigore dal 21 ago 1977
.
1. La presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data del deposito del ventiduesimo strumento di ratifica o di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
2. Per ogni Stato che ratifichi la Convenzione o vi aderisca dopo
il deposito del ventiduesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo il deposito, da parte di tale Stato, del proprio strumento di ratifica o di adesione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-07-08;485#art-c-17