Convenzione

Art. 17

In vigore dal 21 ago 1977
. 1. La presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data del deposito del ventiduesimo strumento di ratifica o di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. 2. Per ogni Stato che ratifichi la Convenzione o vi aderisca dopo il deposito del ventiduesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo il deposito, da parte di tale Stato, del proprio strumento di ratifica o di adesione.
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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;485#art-c-17

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