Convenzione

Art. 19

In vigore dal 21 ago 1977
. Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati, interalia: a) delle firme apposte alla presente Convenzione, del deposito degli strumenti di ratifica o di adesione in conformità degli , e delle notifiche effettuate in base all'; b) della data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore in conformità dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-07-08;485#art-c-19

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo