Convenzione
Art. 19
In vigore dal 21 ago 1977
.
Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati, interalia:
a) delle firme apposte alla presente Convenzione, del deposito degli strumenti di ratifica o di adesione in conformità degli
, e delle notifiche effettuate in base all';
b) della data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore
in conformità dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-07-08;485#art-c-19