Convenzione
Art. 1
In vigore dal 21 ago 1977
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.
CONVENZIONE
per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici
GLI STATI PARTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE,
TENENDO PRESENTI gli scopi ed i principi della Carta delle
Nazioni Unite riguardanti il mantenimento della pace internazionale e la promozione di relazioni amichevoli e della cooperazione fra gli Stati,
RITENENDO che i reati contro agenti diplomatici ed altre persone internazionalmente protette che mettono in pericolo la sicurezza di tali persone costituiscono una grave minaccia al mantenimento delle normali relazioni internazionali che sono necessarie per la cooperazione fra gli Stati,
RITENENDO che il commettere tali reati sia materia di grave
preoccupazione per la Comunità internazionale,
CONVINTI che vi sia urgente necessità di adottare misure
adeguate ed efficaci per la prevenzione e la repressione di tali reati,
HANNO CONVENUTO quanto segue:
.
Ai fini della presente Convenzione:
1. Per "persona internazionalmente protetta" si intende:
(a) un Capo di Stato, incluso ogni membro di un corpo
collegiale che svolga le funzioni di un Capo di Stato in base alla Costituzione dello Stato interessato, un Capo di Governo o Ministro degli Affari Esteri, in qualunque momento una tale persona si trovi in uno Stato estero, nonché i membri della sua famiglia che lo accompagnino;
(b) ogni rappresentante o funzionario di uno Stato od ogni
funzionario od altro agente di un'organizzazione internazionale a carattere intergovernativo che, nel momento e nel luogo ove viene commesso un reato contro di lui, la sua residenza ufficiale, la sua abitazione privata o i suoi mezzi di trasporto, ha diritto, in base al diritto internazionale, a speciale protezione da ogni assalto alla sua persona, libertà o dignità, nonché ai membri della sua famiglia con lui conviventi;
2. Per "presunto trasgressore" si intende una persona nei
confronti della quale vi siano prove sufficienti a determinare prima fase che essa ha commesso o ha partecipato ad uno o più dei reati elencati all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-07-08;485#art-c-1