ConvenzioneTitolo III

Art. 8

In vigore dal 21 ago 1977
. Le autorità dello Stato di residenza avranno competenza ad eseguire, su richiesta dello Stato d'infrazione, le decisioni previste dal paragrafo 2 dell' della presente Convenzione. L'esecuzione delle decisioni avrà luogo secondo la legislazione dello Stato di residenza, in seguito a verifica dell'autenticità della richiesta e della sua conformità con le disposizioni della presente Convenzione. Lo Stato di residenza sarà competente in materia di sospensione condizionale della pena. Il diritto di grazia potrà essere esercitato sia dallo Stato di residenza che dallo Stato d'infrazione.
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