ConvenzioneTitolo II

Art. 5

In vigore dal 21 ago 1977
. 1. Qualora lo Stato d'infrazione abbia inviato la richiesta di procedimento prevista dall', non potrà più procedere contro l'autore dell'infrazione nè eseguire una decisione emessa contro quest'ultimo. 2. Potrà riprendere il procedimento o l'esecuzione: (a) qualora lo Stato di residenza abbia informato lo Stato d'infrazione che non darà seguito alla richiesta; (b) qualora, per motivi di cui è venuto a conoscenza successivamente alla richiesta, abbia notificato allo Stato di residenza il ritiro della sua richiesta prima dell'inizio della trattazione della causa di prima istanza o prima della pronunzia di una decisione amministrativa nello Stato di residenza.
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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;484#art-c-5

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