Convenzione›Titolo I
Art. 1
In vigore dal 21 ago 1977
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.
CONVENZIONE europea per la repressione delle infrazioni stradali
PREAMBOLO
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa firmatari della presente Convenzione,
Considerando l'aumento del traffico stradale tra gli Stati europei e il pericolo che deriva dalla violazione delle norme che garantiscono la sicurezza degli utenti stradali;
Considerando che l'obiettivo del Consiglio d'Europa è quello di realizzare una più stretta unione tra i suoi membri;
Convinti della necessità della loro collaborazione per rendere più efficace la repressione delle infrazioni stradali commesse sui loro territori,
Hanno convenuto quanto segue:
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1. Qualora una persona residente abitualmente sul territorio di una Parte Contraente abbia commesso un'infrazione stradale sul territorio di un'altra Parte Contraente, lo Stato in cui è stata commessa l'infrazione potrà, o, se la sua legislazione interna glielo impone, dovrà richiedere allo Stato di residenza di iniziare un procedimento se non lo ha iniziato lui stesso o se, avendolo iniziato, ritiene impossibile portarlo fino alla decisione definitiva o all'esecuzione integrale della sanzione.
2. Qualora una sentenza o una decisione amministrativa diventi esecutiva nello Stato di infrazione, dopo che l'autore dell'infrazione sia stato in grado di presentare la sua difesa, tale Stato potrà domandare allo Stato di residenza di procedere all'esecuzione di tale sentenza o di tale decisione.
3. Lo Stato di residenza darà seguito alla richiesta di procedimento o di esecuzione alle condizioni fissate qui di seguito.
Tuttavia, l'esecuzione di decisioni rese in contumacia sarà facoltativa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-07-08;484#art-c-1