Convenzione›Titolo II
Art. 6
In vigore dal 21 ago 1977
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1. Nella richiesta di procedimento verrà menzionata la data in cui tale procedura è stata richiesta dall'autorità competente.
Nello Stato d'infrazione, la prescrizione dell'azione verrà interrotta a tale data. Il termine di tale prescrizione ricomincerà a decorrere interamente a partire dalla notifica che non è stato iniziato alcun procedimento o che è stata ritirata la domanda prevista dal paragrafo 2, comma (a) e (b) dell' e al massimo sei mesi dopo la richiesta di procedimento.
2. Nello Stato di residenza, il termine della prescrizione dell'azione decorrerà a partire dalla ricezione della richiesta di procedimento.
Qualora in tale Stato sia necessaria una querela della vittima per poter iniziare un procedimento, il termine entro il quale tale querela deve essere presentata inizierà a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di procedimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-07-08;484#art-c-6