Convenzione›Titolo III
Art. 11
In vigore dal 21 ago 1977
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Qualora la richiesta di esecuzione abbia per oggetto il pagamento di una multa, lo Stato di residenza provvederà all'incasso della somma alle condizioni previste dalla sua legislazione fino al raggiungimento del massimo fissato da tale legislazione per un'infrazione analoga, o, in mancanza di un massimo legale, fino al raggiungimento dello ammontare della multa abitualmente emessa nello Stato di residenza per tale infrazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-07-08;484#art-c-11