Convenzione›Titolo IV
Art. 16
In vigore dal 21 ago 1977
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Se lo Stato di residenza ritiene che le informazioni fornite dallo Stato d'infrazione siano insufficienti per consentirgli di applicare la presente Convenzione, richiederà il necessario supplemento di informazioni e potrà fissare una scadenza per l'ottenimento di tali informazioni.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-07-08;484#art-c-16