ConvenzioneTitolo IV

Art. 16

In vigore dal 21 ago 1977
. Se lo Stato di residenza ritiene che le informazioni fornite dallo Stato d'infrazione siano insufficienti per consentirgli di applicare la presente Convenzione, richiederà il necessario supplemento di informazioni e potrà fissare una scadenza per l'ottenimento di tali informazioni.
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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;484#art-c-16

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