Convenzione›Titolo IV
Art. 19
In vigore dal 21 ago 1977
.
1. Ferme restando le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, non verrà richiesta la traduzione delle richieste di procedimento e di esecuzione dei documenti allegati, nè la traduzione di qualunque altro documento relativo all'applicazione della presente Convenzione.
2. Ciascuna Parte contraente potrà, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, con una dichiarazione inviata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, riservarsi la facoltà di esigere che le domande e i documenti allegati le vengano inviati accompagnati o da una traduzione nella propria lingua, o da una traduzione in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa o in una delle lingue che essa indicherà. Le altre Parti contraenti potranno reclamare la reciprocità.
3. Il presente articolo non arreca pregiudizio alle disposizioni relative alla traduzione delle domande e dei documenti allegati, contenuti negli accordi o regolamenti in vigore o che entreranno in vigore fra due o più Parti contraenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-07-08;484#art-c-19