ConvenzioneTitolo IV

Art. 19

In vigore dal 21 ago 1977
. 1. Ferme restando le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, non verrà richiesta la traduzione delle richieste di procedimento e di esecuzione dei documenti allegati, nè la traduzione di qualunque altro documento relativo all'applicazione della presente Convenzione. 2. Ciascuna Parte contraente potrà, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, con una dichiarazione inviata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, riservarsi la facoltà di esigere che le domande e i documenti allegati le vengano inviati accompagnati o da una traduzione nella propria lingua, o da una traduzione in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa o in una delle lingue che essa indicherà. Le altre Parti contraenti potranno reclamare la reciprocità. 3. Il presente articolo non arreca pregiudizio alle disposizioni relative alla traduzione delle domande e dei documenti allegati, contenuti negli accordi o regolamenti in vigore o che entreranno in vigore fra due o più Parti contraenti.
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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;484#art-c-19

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